STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSAG – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI GLOBALI”
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita, ai sensi della l. 383 del 2000, un’associazione di promozione sociale denominata “ASSAG – ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI GLOBALI” (d’ora in avanti “l’Associazione”). L’Associazione ha sede in Modena, Via Capilupi 31, e potrà aprire sedi periferiche in altre città dell’Emilia-Romagna o in altre regioni d’Italia. L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 – OGGETTO E SCOPO
L’Associazione ha finalità di promozione sociale e intende perseguire l'interesse generale dei lavoratori, e in particolare dei lavoratori atipici, somministrati, con contratto a progetto, a tempo determinato, in nero, e dei disoccupati e inoccupati a lungo periodo, promuovendo quei servizi in grado di tutelare gli interessi di tali categorie sociali nei confronti delle aziende in cui lavorano, o delle istituzioni locali e nazionali, con le quali devono entrare in contatto.
In particolare l’Associazione, intende svolgere, le seguenti attività:
a) Facilitare l’accesso dei propri associati ai servizi sociali e sanitari
b) Favorire la diffusione di informazioni relative ai diritti dei lavoratori e al diritto alle prestazioni sociali
c) Orientamento al mercato del lavoro
d) Organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento idonei a favorire l’accesso al mercato del lavoro;
e) Tutela giuridica e legale ai propri associati nelle controversie e nelle cause di lavoro
f) Agevolazione nel ricorso al credito e nella fruizione di mezzi di pagamento
g) Compiere quant’altro potesse rivelarsi necessario o solo utile per il raggiungimento dell’oggetto di cui al presente articolo.
ARTICOLO 3 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI PRIVATI
Ai fini dei comma d) ed e) del precedente articolo, l’Associazione potrà sottoscrivere accordi o convenzioni con professionisti, società o Enti Creditizi specificamente individuati ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale.
ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Possono essere soci dell’Associazione tutte le categorie di cui all’art. 2 che ne condividono le finalità. La qualifica di associato di acquista previa domanda di iscrizione, che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento di una somma annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati riceveranno un tesserino comprovante l’iscrizione. Gli associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione. La qualifica di socio permette di usufruire di tutti i servizi istituiti dall’Associazione.
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